Soggetti NIS - nuove informazioni da inserire nell'aggiornamento annuale da effettuarsi dal 15 aprile al 31 maggio 2026
FORNITORI RILEVANTI
1) la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all'allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS (fornitura ICT)
8. Infrastrutture digitali —Fornitori di punti di interscambio internet
— Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
— Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain – TLD)
— Fornitori di servizi di cloud computing
— Fornitori di servizi di data center
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
— Prestatori di servizi fiduciari
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)
— Fornitori di servizi gestiti
— Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
2) l'interruzione o la compromissione della fornitura comporta un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS (fornitura non fungibile)
Sono i fornitori anche non ICT dove l'interruzione o la compromissione della fornitura comportano un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS.
i dati da caricare tramite file sono i seguenti:
a) la denominazione;b) il codice fiscale;c) il Paese in cui hanno la sede legale;d) i codici CPV (Common Procurement Vocabulary), di cui al Regolamento (CE) n. 2195/2002, relativi alle forniture di cui fruisce il soggetto NIS;e) il criterio di rilevanza, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ll), utilizzato. ( fornitura ICT, fornitura non fungibile, entrambe)
ACCORDI DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
Si ricorda inoltre che con aggiornamento annuale del 2026 si richiede anche il caricamento delle informazioni relative agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto NIS ulteriormente dettagliati nella determinazione ACN 136118 del 10.4.25.
Dalle indicazioni dall'ACN le seguenti forniture rientrano nel perimetro degli accordi di condivisione e sono oggetto di notifica all'ACN:
- NOC (Network Operation Centre);
- MDR (Managed Detection and Response);
- SOC (Security Operation Centre);
- CSOC (Cyber Security Operation Centre);
- CERT (Computer Emergency Response Team);
- VA/PT (Vulnerability Assessment e Penetration Test);
- Red Teaming;
- Cyber Threat Intel.
BLS è a disposizione per eventuali servizi di supporto per le attività sia tecniche che organizzative di compliance alla NIS 2